Illecito utilizzo dei dati personali: è reato anche se il danno non è rilevante

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La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 10485 depositata il 12 marzo 2015, ha confermato la condanna del dipendente di una società assicurativa per il reato di cui all’art. 167 D.Lgs. 196/2003, per avere lo stesso, in occasione della predisposizione di un contratto di assicurazione, illecitamente utilizzato i dati sensibili di alcuni clienti.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione, condividendo quanto argomentato dalla Corte d’Appello, ha qui ritenuto sussistere il nocumento delle parti offese, nella segnalazione dei loro nominativi alla Centrale dei Rischi e nella divulgazione dei loro dati ad un numero indeterminato di soggetti.

Ed a nulla è valsa la censura dell’imputato ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stato, nel caso di specie, alcun danno all’immagine delle parti offese, posto che le stesse erano state già risarcite dei pur minimi danni economici subiti dalla illecita divulgazione ed avevano persino ritirato la querela, nonché la costituzione di parte civile.

Ma la Cassazione ha tuttavia precisato, nel rigettare il ricorso, come il constato nocumento – quale elemento essenziale integrante  la fattispecie di reato constatata – è concetto più ben ampio rispetto al danno, qui asseritamene minimo e comunque risarcito.

Il nocumento abbraccia infatti qualsiasi evento pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui.

Ciò detto, possono essere dunque penalmente rilevanti anche quelle condotte che, pur intrusive, siano tuttavia rimaste prive di rilevanti conseguenze.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 44 – Lesioni anche con danno minimo

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