Illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione pro solvendo di crediti

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27750/2010, ha stabilito che è illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione di crediti pro solvendo, in quanto per potersi configurare come reato è necessario che il profitto dell’operazione sia tangibile e cioè si manifesti sotto forma di effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non si palesi sotto forma di credito non riscosso o addirittura sotto forma di cessione pro solvendo dello stesso credito.

Secondo i Supremi giudici, infatti, il profitto deve essere individuabile concretamente e derivare da un effettivo arricchimento patrimoniale dell’indagato e non deve apparire “virtuale” in quanto non riscosso. A maggior ragione, la cessione pro solvendo del credito ad una banca a garanzia di un’anticipazione di denaro non è soggetta a confisca per equivalente, dato che nella fattispecie in considerazione la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario ha ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Confisca ko sulle cessioni - Mancini

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