Immobili da costruire: ecco il modello standard di fideiussione

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Immobili da costruire: ecco il modello standard di fideiussione

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero della Giustizia n. 125 del 6 giugno 2022, recante il "Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire", ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis del Decreto legislativo n. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).

Si tratta del modello standard della fideiussione cui è obbligato il costruttore all'atto, ovvero in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità.

Da segnalare che l'art. 3 del D. Lgs. n. 122/2005 - sul rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione - è stato recentemente modificato dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

E' stato in particolare stabilito che la fideiussione, rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni, deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo prescritto, "la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata".

Il nuovo Dm n. 125/2022 determina il modello standard della predetta fideiussione (allegato A in calce al provvedimento), sancendo che la garanzia:

  • possa essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti (e in questo caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati sia con unico atto);
  • debba prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie;
  • venga stipulata secondo il modello standard (allegato A) e relativa scheda tecnica (allegato B) con le precisazioni che le clausole previste dalla Sezione I del modello "possono essere modificate solo in senso più favorevole per il  beneficiario", mentre le clausole di cui alla Sezione II "sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito".
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