Imposta di bollo nei contratti esclusi dal Codice appalti: chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di imposta di bollo applicabile ai contratti pubblici esclusi, affrontando un tema di particolare rilevanza per stazioni appaltanti, enti pubblici e operatori economici.

Il quesito da cui origina la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026 riguarda l’applicabilità dell’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) ai contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), ossia ai contratti di servizi aggiudicati tra stazioni appaltanti in presenza di un diritto esclusivo previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L’obiettivo dell’istanza è ottenere un indirizzo interpretativo di carattere generale in merito al corretto regime dell’imposta di bollo applicabile a tali fattispecie contrattuali.

Imposta di bollo nei contratti pubblici

L’imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposizione gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegata, comprese le scritture private che documentano rapporti giuridici di natura contrattuale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il legislatore ha introdotto una modalità semplificata e sostitutiva di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici disciplinati dal Codice.

In particolare, l’articolo 18, comma 10, D.lgs. 36/2023 prevede che:

  • l’imposta di bollo sia assolta una tantum dall’appaltatore;
  • il versamento avvenga al momento della stipula del contratto;
  • l’importo sia determinato in proporzione al valore del contratto, secondo gli scaglioni indicati nell’allegato I.4;
  • il pagamento abbia natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta su tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento e all’esecuzione del contratto, con esclusione delle fatture.

I contratti esclusi

L’articolo 56 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli appalti esclusi nei settori ordinari. In particolare, il comma 1, lettera a), riguarda i contratti di servizi aggiudicati:

  • da una stazione appaltante;
  • a un ente che sia anch’esso una stazione appaltante o un’associazione di stazioni appaltanti;
  • in virtù di un diritto esclusivo riconosciuto da disposizioni normative o amministrative compatibili con il diritto dell’Unione europea.

Tali contratti sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni procedurali del Codice, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, ma restano soggetti, in base al comma 5 del medesimo articolo, ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, quali:

  • concorrenza;
  • imparzialità e non discriminazione;
  • trasparenza;
  • proporzionalità.

Regime dell’imposta di bollo per i contratti esclusi

Nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a):

  • non sono totalmente esclusi dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici;
  • pur essendo sottratti alle regole procedurali, restano riconducibili alla categoria generale dei contratti pubblici;
  • sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
Alla luce di tale inquadramento, l’Agenzia ha ritenuto che anche per questi contratti trovi applicazione l’articolo 18, comma 10, con conseguente assoggettamento alla disciplina semplificata dell’imposta di bollo.

Regime applicabile dell’imposta di bollo

In conclusione, per i contratti di servizi esclusi ex articolo 56, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023:

  • l’imposta di bollo deve essere versata dall’appaltatore;
  • il versamento avviene in un’unica soluzione al momento della stipula;
  • l’importo è determinato in base agli scaglioni dell’allegato I.4;
  • il pagamento ha effetto sostitutivo dell’imposta di bollo ordinaria sugli atti della procedura e dell’esecuzione.

Tale interpretazione conferma la finalità del legislatore di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali connessi ai contratti pubblici, estendendo il regime agevolato anche a fattispecie contrattuali formalmente escluse, ma sostanzialmente riconducibili all’area dei contratti pubblici.

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