Imposte di registro e successione con autoliquidazione. Novità in CDM

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Imposte di registro e successione con autoliquidazione. Novità in CDM

Prosegue il cammino della riforma fiscale (legge n. 111/2023): nel Consiglio dei Ministri previsto il 9 aprile 2024, ore 11.15, si esamineranno le nuove regole in materia di imposta di registro, di imposta su successioni e donazioni e imposta di bollo.

Ci sarà una mini rivoluzione nel calcolo dell’imposta di successione: il contribuente provvederà all’autoliquidazione lasciando agli uffici dell’Amministrazione il controllo sull’esattezza di quanto versato. Sarà eliminata l’imposta suppletiva.

 Via l’F23 per il pagamento dell’imposta di bollo: sarà utilizzabile il modello F24 che permette, quindi, la compensazione.

Vediamo gli altri passaggi che dovrebbero comporre il nuovo decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale.

Imposta di successione e donazione

Il decreto inizia delineando l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni: a trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Non vengono modificati scaglioni e aliquote, ma si opera a livello di tassazione introducendo l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni.

Come funzionerà?

Non si dovrà attendere la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio: sarà il contribuente a calcolare e versare l’imposta – che sarà quella principale - entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione.

L’Ufficio delle Entrate successivamente effettuerà i dovuti controlli sulla correttezza della liquidazione. Se l’intervento sarà di rettifica o di accertamento si avrà un’imposta complementare.

Dichiarazione di successione

Novità anche per la dichiarazione di successione.

Viene previsto che la dichiarazione di successione sia presentata con modalità telematiche: un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ne indicherà le modalità.

Qualora si tratti di soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si alleggerisce anche la documentazione da allegare alla denuncia: vengono eliminate le indicazioni degli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l’indicazione degli elementi per individuare le navi e gli aerei. L’obiettivo è arrivare anche per la denuncia di successione alla precompilata.

Trust

Viene delineata la territorialità dell’imposta disponendo che per i trust e gli altri vincoli di destinazione:

  • l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari se il disponente è residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale;
  • l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario se il disponente non è residente.

NOTA BENE: L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.

Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento, il cui termine decorre da tale atto.

Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.

L’imposta è determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario in tale momento esistente; se i beneficiari non sono conosciuti si applica l’aliquota più elevata senza applicazione delle franchigie.

Se viene effettuata tale scelta, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta.

Atti di trasferimento di azienda

La manovra sulle imposizioni dei tributi indiretti apre a rendere agevole il passaggio generazionale delle aziende.

I trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni.

Il beneficio si applica:

  • in caso di aziende o rami di aziende a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di altre quote sociali, a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Imposta di registro con autoliquidazione

Anche in ambito dell’imposta di registro l’intenzione del legislatore è atterrare nell’autoliquidazione dell’imposta per tutte le tipologie di atti soggetti al tributo. Quindi, l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile.

Rimangono fuori gli atti degli organi giudiziari e di quelli per i quali vige il principio della prenotazione del debito.

Imposta di bollo

Per l’imposta di bollo si registra la novità dell’eliminazione del modello F23 per il versamento: si userà l’F24.

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