Imposte sui redditi ed IRAP. Versamento del secondo acconto (Novembre 2014)

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Imposte sui redditi ed IRAP. Versamento del secondo acconto (Novembre 2014) Tra qualche giorno - 1° dicembre 2014 (quest’anno il 30 novembre cade di domenica) - persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti a esse equiparati, dovranno versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP per il periodo d’imposta 2014.


TERMINI DI VERSAMENTO

Esercizio coincidente con l’anno solare

Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, quest’anno il versamento della seconda rata degli acconti delle imposte risulta essere il 1° dicembre, visto che il 30 novembre cade di domenica.

Esercizio non coincidente con l’anno solare

Nel caso in cui l'esercizio sociale dell'impresa o il periodo di gestione non coincida con l'anno solare, il versamento andrà effettuato entro l'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo stesso.

Si può optare per il versamento degli acconti in rate mensili, ma solo con riferimento al primo acconto, il secondo acconto non è rateizzabile e va, pertanto, versato in un'unica soluzione.

n.b. - In generale, l'importo della rata di giugno è pari al 40% dell'importo complessivo dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso, mentre per quanto concerne la seconda rata, va versato il rimanente 60%.

Soggetti obbligati al versamento dell’acconto

Entro il prossimo 1° dicembre devono versare le somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF e IRAP per il periodo d’imposta 2014:

le persone fisiche (imprenditori, commercianti e professionisti); 
le società di persone e soggetti a esse equiparati (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni fra artisti e professionisti).

Entro lo stesso termine, sono tenuti al versamento della seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP per l’anno 2014, anche: 

i soggetti IRES (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative ed enti commerciali) aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Chi non deve versare l’acconto

Non devono effettuare il versamento dell’acconto:

i contribuenti che non hanno conseguito nessun reddito nell’esercizio precedente;
i contribuenti che non avranno redditi nell’esercizio in corso;
i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per l’anno precedente, perché non obbligati;
i contribuenti che nell’esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta;
i contribuenti che hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l’imposta;
gli eredi dei contribuenti deceduti entro la data stabilita per il versamento dell’acconto;
i soggetti falliti.

Metodo di calcolo

Vi sono due diversi metodi, facoltativi, per la determinazione degli acconti e sono:

il metodo storico;
il metodo previsionale.

Metodo storico

Il metodo storico è quello maggiormente utilizzato. Si prende come base di riferimento per il calcolo il debito fiscale che risulta dalla precedente dichiarazione, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute subite.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale il calcolo dell'acconto è effettuato sull'imposta che si presume sarà dovuta per l'esercizio in corso, tenendo conto delle eventuali detrazioni, di eventuali crediti d'imposta e di ritenute d'acconto già subite o che si andranno a subire entro la fine del periodo d'imposta stesso.

Attenzione. L’utilizzo di tale metodo è da valutare con prudenza, poiché è rischioso in quanto si deve tener conto delle diverse disposizioni legislative che si riflettono sul periodo d’imposta in corso. Inoltre, commettere errori nella determinazione degli acconti da corrispondere (versamento di acconti insufficienti), comporta l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato, più gli interessi maturati.

ACCONTO IRPEF e relative addizionali

Relativamente all’IRPEF, la base di calcolo per determinare l'acconto è data dall'importo che viene indicato nel Rigo RN33 del Modello Unico PF 2014, "DIFFERENZA".

Nello specifico, si tratta dell'importo dell'imposta IRPEF dovuta, indicata, però, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute subite.

Per il periodo di imposta 2014, la percentuale dell'acconto IRPEF, da versare tra giugno e novembre, è stabilita nel 100% dell'imposta dovuta (quindi della "differenza") per l'anno precedente.

Se l'importo indicato nel citato Rigo RN33:

- è inferiore a 51,65 euro = l'acconto non é dovuto;
- è superiore a 51,65 euro, ma inferiore a 257,52 euro = l'acconto (nella percentuale del 100%), va versato in un'unica soluzione alla scadenza prevista della seconda rata (novembre);
- è superiore a 257,52 euro = l'acconto deve essere versato in 2 rate ovvero, su scelta del contribuente, in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Addizionale Regionale e Comunale

Per l'addizionale regionale non è previsto il versamento di alcun acconto, per quella comunale vige lo stesso funzionamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ACCONTO IRES

Con il D.M. 30.11.2013, la misura dell'acconto è aumentata di 1,5 punti percentuali; dunque, sull'importo risultante al Rigo RN17 del Modello Unico SC 2014, deve essere applicata la misura percentuale del 101,5%, per trovare la base di calcolo per gli acconti d'imposta eventualmente dovuti per l'esercizio in corso.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali l'importo da considerare è, invece, quello risultante al rigo RN28 del Modello Unico ENC 2014

I soggetti IRES possono versare l’acconto in 2 rate:

la prima entro il 16 giugno (per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro il versamento a saldo per l'esercizio precedente);
la seconda entro l'ultimo giorno del mese di novembre (quest’anno la scadenza va al 1° dicembre) (per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione).

Per il versamento dell’acconto, si deve tenere in considerazione l'ammontare dell'imposta dell'anno precedente. Se, infatti, essa risulta essere:

inferiore a 20,66 euro = non si deve versare nessun acconto;
superiore a 20,66 euro, ma inferiore a 257,50 euro = l'acconto è dovuto in un'unica soluzione entro la fine del mese di novembre (1° dicembre), (ovvero entro l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di imposta, per i soggetti con esercizio cosiddetto "a cavallo"); 
superiore a Euro 257,50 = sono dovute due rate: giugno (40%)  novembre (60%).

ACCONTO IRAP

Relativamente all’IRAP, valgono le stesse regole valide per le imposte sui redditi.

Utilizzando il metodo storico, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti percentuali:

Persone fisiche, società di persone o ad esse assimilate, associazioni = 100%
Tutti gli altri soggetti (Es. soggetti passivi IRES) = 101,5%

La base di calcolo per l'acconto dell'IRAP (utilizzando il metodo storico) è l'importo che viene riportato al rigo IR21 della relativa dichiarazione IRAP 2014, per il periodo di imposta 2013. Se si utilizza il metodo previsionale valgono le regole con riferimento all'IRPEF e all'IRES.

L'imposta non è dovuta se l'importo indicato nel rigo IR 21 è:

inferiore a 51,65 euro per le persone fisiche e le società di persone;
inferiore ad 21 euro per i soggetti passivi IRES.

n.b. - Il D.L. n. 66 del 24.4.2014 (conv. con modif. dalla L. 23.6.2014, n. 89), ha introdotto il "taglio dell'IRAP", con la riduzione delle aliquote a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013.

In caso di utilizzo del metodo previsionale, in base a quanto disposto dal D.L. 66/2014, non si può applicare l'imposta IRAP ridotta, bensì un'aliquota maggiorata che si interpone fra quella ridotta e quella prevista per il 2013.

IRAP - determinazione acconti 2014 con metodo previsionale

Imprese di assicurazione = 5,70%
Banche e altri enti finanziari = 4,50%
Concessionarie diverse da autostrade e trafori = 4,00%
Imposta base (soggetti diversi dai precedenti) = 3,75%
Agricoltori = 1,80%

Attenzione - L'errato versamento degli acconti determina l'irrogazione di sanzioni così come avviene per le imposte dirette.

Regioni con disavanzo sanitario

Le Regioni che non hanno raggiunto un accordo per la copertura del disavanzo sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia), applicano ancora:

- l’aumento dello 0,92% dell’aliquota ordinaria (3,9% - 4,20% - 4,65% - 5,90%) ovvero di quella ridotta/maggiorata dalle disposizioni regionali, ferma restando l’aliquota massima (4,82% - 5,12% - 5,57% - 6,82%);

- l’aumento dell’1% dell’aliquota dell’1,9%, ovvero di quella ridotta/maggiorata dalle disposizioni regionali, prevista per il settore agricolo.

CEDOLARE SECCA

Anche per la Cedolare secca, è dovuto un acconto per il periodo d'imposta in corso al momento del versamento del saldo, nella misura del 95% dell'importo indicato al rigo RB11 del Modello Unico PF 2014, riferito ai redditi 2013.

L’acconto va versato in 2 rate, con le stesse regole e gli stessi limiti individuati per l'IRPEF.

Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto, per i titolari di partita Iva, va effettuato tramite il modello di pagamento F24, in via telematica; inoltre, vi sono nuove regole per le persone fisiche dal 1° ottobre 2014 (art. 11, co. 2, D.L. 66/2014).

Si individuano i seguenti casi:

saldo F24 pari a zero - il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
compensazioni con saldo finale positivo - il modello F24 va presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o attraverso gli intermediari abilitati;
saldo F24 superiore a 1.000 euro - il modello F24 va presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o attraverso gli intermediari abilitati;
saldo F24 inferiore a 1.000 euro - si può utilizzare il modello F24 cartaceo.

Per effettuare i versamenti:

- IRPEF, secondo acconto o unica rata = codice tributo 4034 (riferimento 2014) 
- IRES, secondo acconto o unica rata = codice tributo 2002 (riferimento 2014)
- IRAP, secondo acconto o unica rata = codice tributo 3813 (riferimento 2014)

Le sanzioni

Nelle ipotesi di insufficiente, ritardato o omesso versamento degli acconti, è prevista: la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori.

Per il mancato, l'insufficiente o il tardivo versamento dell'acconto, il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento operoso.

Se il versamento viene effettuato:

entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine, è possibile pagare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,2% giornaliero);
entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/10, (cioè al 3%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 (al 3,75%).

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