Impresa sociale con forma giuridica di S.r.l.

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Impresa sociale con forma giuridica di S.r.l.

Con nota n. 8115 del 14 agosto 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si pronuncia sulla eventualità di costituire un’impresa sociale con forma giuridica di Società a responsabilità limitata semplificata beneficiando, così, del relativo regime agevolato con riferimento all'inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione.  

Al presupposto che non vi sono preclusioni normative riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall’impresa sociale, purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell’ordinamento giuridico - considerato che a caratterizzare l’impresa sociale non è la forma giuridica che essa assume ma lo svolgimento in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività - consegue che la costituenda impresa sociale potrà teoricamente assumere anche la forma giuridica di S.r.l. semplificata.  

Atto costitutivo. Modello standard

Tuttavia, in caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico deve conformarsi ad uno specifico “modello standard”, le cui clausole sono inderogabili. Per contro, il decreto legislativo n. 112/2017 individua contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali: 

  • l’individuazione della tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”; 

  • il carattere sociale dell’impresa; 

  • l’oggetto sociale; 

  • l’assenza di scopo di lucro;  

  • il riferimento all’impresa sociale nella denominazione; 

  • le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi; 

  • le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni;  

  • la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo;  

  • i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci; 

  •  Infine, le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.  

La verifica sulla presenza nell’atto costitutivo delle imprese sociali dei contenuti obbligatori previsti dalla legge è effettuata dalla Camera di commercio competente in sede di richiesta di iscrizione all’apposita sezione delle imprese sociali (che ha natura costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale).

Atto costitutivo. Modello standard integrato da norme inderogabili

La nota avvisa che uno statuto che si limiti a riprodurre i contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal decreto legislativo 112/2017. D’altro canto, il modulo standard contiene “clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”.  

E’, dunque, opportuno ritenere che l’atto costitutivo/statuto debba essere redatto sulla base del modello standard opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del richiamato decreto.

Allegati Anche in
  • Edotto.com - Edicola del 29 luglio 2020 - Assonime sulla sterilizzazione delle perdite per COVID-19 - G. Lupoi

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