Termine di decadenza inapplicabile in assenza di un atto di recesso

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Termine di decadenza inapplicabile in assenza di un atto di recesso

Sentenza della Corte di cassazione in tema di appalto non genuino e riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società committente.

In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati in ordine alla questione relativa alla necessità o meno, nei casi come quello indicato, di una comunicazione scritta ai fini dell’operatività del termine di decadenza per l’impugnativa del licenziamento.

Appalto non genuino e accertamento di rapporto di lavoro subordinato

Nella specie, la decisione è stata assunta rispetto alla domanda promossa da un lavoratore ai fini dell’accertamento della pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una Spa, committente di un appalto, e dell’illegittima interruzione del rapporto disposta dalla Srl appaltatrice, in quanto soggetto solo apparentemente datore di lavoro.

I giudici di merito avevano rigettato tali domande, per asserita decadenza del deducente dall’azione, intentata oltre i termini per promuovere l’impugnativa stragiudiziale.

Il prestatore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un atto di licenziamento comunicato per iscritto.

Cassazione: nessuna decadenza se manca un provvedimento da impugnare 

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Corte di legittimità, pronunciatasi, nella causa de qua, con sentenza n. 30490 del 28 ottobre 2021.

Nell’accogliere le ragioni del ricorrente, la Cassazione ha sottolineato come l’azione per far valere la reale titolarità del rapporto di lavoro non sia un’azione costitutiva ma dichiarativa, con la conseguenza che titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.

Per l’effetto, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente a un atto di recesso, non può decorrere alcun termine di decadenza.

La Sezione lavoro, in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, - intesa a ottenere, in base all’asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso”.

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