Inail, aggiornati tassi di interesse e sanzioni

Pubblicato il



Inail, aggiornati tassi di interesse e sanzioni

Con la circolare 28 ottobre 2022, n. 41, l’Inail rende noto l’aggiornamento del tasso di interesse di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e della misura delle sanzioni civili, a seguito dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Ai fini della rateizzazione dei debiti si prevede l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Per i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 2 novembre 2022 troverà applicazione il tasso di interesse dell’8,00%.

ATTENZIONE: Non sono previste variazioni per le rateazioni già in corso.

Sanzioni civili

Il datore di lavoro che non ha versato i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (la sanzione civile non potrà essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge).

Dal 2 novembre 2022 troverà applicazione un tasso di interesse pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, in ogni caso entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi/premi e sempreché sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali

È prevista la riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali in favore delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, nei casi di mancato o ritardato pagamento;
  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali, in caso di evasione.

A decorrere dal novembre 2022, trova applicazione:

  • il tasso dello 2% (interesse legale) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • il tasso del 4% (interesse legale maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito