INAIL, le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

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INAIL, le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

Con il documento tecnico pubblicato nel mese di aprile 2020, l'INAIL illustra le possibili linee guida sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione.

Il documento tecnico, predisposto nell'ambito delle attività di ricerca dell'Istituto, tende a fornire le indicazioni necessarie alla parziale e progressiva riapertura delle attività produttive prevista per il prossimo 4 maggio.

L'elaborato è suddiviso in due parti:

  1. la prima relativa all'innovativa metodologia di valutazione integrata del rischio;
  2. la seconda concernente le misure organizzative, di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del contagio.

 

Classificazione del rischio

L'analisi dei dati di diffusione dell'epidemia tra gli operatori sanitari ha fatto emergere, chiaramente, quali siano i rischi da infezione nei luoghi di lavoro. In tale ambito, considerato l'elevato numero di contagi, si è reso necessario prevedere graduali ed adeguate misure che possano consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un progressivo rientro al lavoro.

Preliminarmente, la ricerca condotta dall'Istituto assicurativo scompatta il rischio da contagio da SARS-CoV-2, in occasione di lavoro, secondo tre variabili:

  • esposizione, quale probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento di specifiche attività lavorative (es. lavorazioni del settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di analisi, etc.);
  • prossimità, relativa alle caratteristiche proprie dell'attività lavorativa (insufficiente distanziamento sociale all'interno dei luoghi di lavoro e valutazione dei tempi di esposizione al rischio);
  •  aggregazione, ivi intesa quale prestazione lavorativa che, necessariamente, prevede il contatto con soggetti esterni oltreché con i lavoratori della stessa azienda (es. settore dello spettacolo, della ristorazione, del commercio, etc.).

 

Metodologia di valutazione integrata

I sopradetti indici di rischio possono assumere una diversa entità e modularità anche in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure tecniche adottate.

In tale ambito, l'Istituto ha inteso, attraverso la seguente matrice che tiene conto delle prime due variabili, valutare il rischio attribuibile a ciascun settore produttivo:

Esposizione

 

Prossimità

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

 

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = probabilità medio - bassa;

 

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = probabilità media;

 

2 = lavoro con altri in spazi condivisi, ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = probabilità medio - alta;

 

3 = lavoro che prevede compiti in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

 

4 = lavoro effettuato a stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

 

 Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto dell'ultimo indice relativo all'aggregazione, secondo la seguente scala:

  • 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;
  • 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi, ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, bar, etc.);
  • 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedura (es. sanità, scuola, forza armate, trasporti pubblici, etc.);
  • 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacolo o manifestazioni di massa).

Il risultato finale potrà, dunque, essere riportato nella seguente matrice con relativa evidenza del codice colore individuante il rischio:

La valutazione dei singoli codici ATECO è consultabile negli allegati 1 e 2 al documento tecnico.

 

Strategie di prevenzione - Misure organizzative      

Le misure organizzative sono sicuramente il primo contributo alla prevenzione per l'eliminazione o la riduzione del rischio. Esse devono essere valutate con riguardo all'organizzazione del lavoro attraverso una rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione dei turni, e dei processi produttivi.

Misure organizzative

Fattispecie

Modalità di attuazione

Gestione degli spazi di lavoro

Lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature

Distanziamento sociale e utilizzo di tutti gli spazi disponibili, anche uffici inutilizzati o sale riunioni.

Lavoratori che prestano la loro opera contemporaneamente in ambienti comuni

Introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, etc.)

Spazi comuni (servizi igienici, spogliatoi, punti di ristoro, mense aziendali)

Ventilazione continua degli ambienti e turnazione della fruizione. Ove possibile favorire orari scaglionati.

Riunioni in presenza

Non consentite

Accesso di fornitori o soggetti esterni

Predisposizione di percorsi e tempistiche definite dall'azienda.

Attività di carico/scarico

Rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Organizzazione e orario di lavoro

Orario di lavoro e processi produttivi

Flessibilità di entrata e di uscita dai luoghi di lavoro. Ove possibile introduzione di turni che possano ridurre il rischio di assembramenti.

Lavoratori in trasferta

Limitazione degli spostamenti anche attraverso una rimodulazione temporanea delle mansioni assegnate.

Lavoratori impiegati in attività gestionali ed amministrative

Massimo utilizzo delle forme di lavoro a distanza. A tal fine si raccomanda il rafforzamento delle misure di prevenzione dei rischi connessi a tale tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Strategie di prevenzione - Misure di prevenzione e protezione

In ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria.

Preliminarmente è opportuno rendere edotto tutto il personale dipendente dei nuovi rischi collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurandosi che tutti comprendano puntualmente ed esattamente le modalità del rischio e valorizzando la consapevolezza che vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di protezione anche individuali.

Misure di prevenzione e protezione

Fattispecie

Modalità di attuazione

Igiene e sanificazione degli ambienti

Applicazione delle misure igieniche raccomandate

Allegato 4 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Frequente pulizia delle mani

Introduzione di dispenser contenenti igienizzanti e relativa cartellonistica di segnalazione.

Aree geografiche a maggiore epidemia ed aziende ove si sono verificati casi sospetti di COVID-19

Sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Pulizia dei locali

Effettuare, almeno giornalmente, la pulizia degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, prevedendone, altresì, la sanificazione periodica.

Dispositivi di protezione individuale

Utilizzo di spazi comuni

Mappatura di tutte le attività dell'impresa e utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori.

Sorveglianza sanitaria e tutela dei soggetti a rischio

Valutare, unitamente al medico competente dell'azienda, una sorveglianza sanitaria eccezionale da effettuare sui lavoratori con età superiore a 55 anni o ai lavoratori di età inferiore che siano, per condizione patologiche, considerati a rischio.

Prevenzione di focolai epidemici

Accesso nei luoghi di lavoro

Controllo della temperatura corporea, secondo le modalità indicate dal Protocollo steso dalle parti sociali. Ove la temperatura sia superiore a 37,5° C non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro.

Riconoscimento della sintomatologia

Ove il lavoratore presenti i sintomi mentre è al lavoro, lo deve dichiarare immediatamente e bisognerà procedere tempestivamente al suo isolamento. L'azienda dovrà procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti.

 

QUADRO NORMATIVO

INAIL – DOCUMENTO TECNICO RIMODULAZIONE MISURE CONTENIMENTO SARS-CoV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO – DEL 23 APRILE 2020

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