Inail: minimali 2025

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La determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, fondamentale per il corretto calcolo dei premi assicurativi dovuti all’Inail in quanto stabiliscono il valore minimo della retribuzione giornaliera da assumere come base imponibile per il calcolo dei premi da versare, è l’oggetto della circolare n. 29 del 21 maggio 2025.

Minimale contrattuale

La retribuzione effettiva, ovvero l’ammontare lordo percepito dal lavoratore dipendente comprensivo di tutti gli emolumenti correlati al rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del premio assicurativo non può essere inferiore a determinati valori minimi stabiliti dalla legge, che si concretizzano nel minimale contrattuale e nel minimale di retribuzione giornaliera.

Il minimale contrattuale è definito come il valore minimo di retribuzione previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel caso di pluralità di contratti collettivi applicabili a una stessa categoria di lavoratori, si fa riferimento a quello stipulato dall’organizzazione più rappresentativa.

Il minimale contrattuale tiene conto non solo della retribuzione base, ma anche di eventuali componenti contrattuali aggiuntive che influiscono sul salario minimo riconosciuto al lavoratore.

Nel calcolo della base imponibile Inail, quindi, la retribuzione mensile effettiva deve essere confrontata con il minimale contrattuale mensile, rapportato a giornate lavorative. S

e la retribuzione effettiva è inferiore a questo valore minimo, il premio assicurativo va calcolato sul minimale contrattuale, garantendo così una copertura minima obbligatoria.

Minimale di retribuzione giornaliera

Parallelamente al minimale contrattuale, la legge prevede un minimale di retribuzione giornaliera come soglia inderogabile, che viene annualmente aggiornato in base alla variazione dell’indice Istat del costo della vita.

Tale minimale è fissato al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Per l’anno 2025, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, è stata pari allo 0,8%; di conseguenza, il limite minimo di retribuzione giornaliera è stato aggiornato a € 57,32, risultante dal 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione di € 603,40 a partire al 1° gennaio 2025.

La procedura prevede che, nella determinazione della base imponibile, si scelga l’importo più elevato tra la retribuzione contrattuale media giornaliera e il minimale di retribuzione giornaliera, applicando quest’ultimo se superiore.

Questo meccanismo evita che la base imponibile scenda sotto soglie non sostenibili per la copertura assicurativa, proteggendo così l’integrità del sistema previdenziale.

Procedura per il calcolo e adeguamento della retribuzione

La retribuzione imponibile per il calcolo del premio Inail si determina quindi attraverso i seguenti passaggi.

  1. Calcolo della retribuzione contrattuale media giornaliera dividendo la retribuzione mensile prevista dal CCNL per i giorni lavorativi mensili da retribuire (normalmente 26).
  2. Confronto tra la retribuzione contrattuale media giornaliera e il minimale di retribuzione giornaliera stabilito annualmente.
  3. Assunzione del valore più alto tra i due come base per il calcolo del premio.
  4. Moltiplicazione del valore giornaliero scelto per i giorni lavorativi effettivi del mese, ottenendo così la retribuzione imponibile mensile minima.
  5. Applicazione delle aliquote tariffarie INAIL relative al rischio e al settore produttivo per determinare il premio dovuto.

Minimali imponibili

Per il 2025 il limite minimo giornaliero di retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato dunque a € 57,32, con un limite mensile corrispondente di € 1.490,32, calcolato su base 26 giorni lavorativi mensili.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni e categorie particolari di lavoratori per le quali non si applica questo adeguamento al minimale giornaliero.

  • Operai agricoli: per questa categoria il limite minimo di retribuzione giornaliera è stabilito a € 50,99, aggiornato esclusivamente in base all’indice ISTAT senza adeguamento al minimale di retribuzione generale.
  • Trattamenti integrativi come prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico del datore di lavoro, che possono essere inferiori ai limiti minimi.
  • Assegni o indennità corrisposte ai disoccupati impegnati in cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
  • Indennità di disponibilità previste per il lavoro intermittente, per le quali i contributi sono versati sull’effettivo ammontare e non sono soggette a minimale.

Retribuzioni convenzionali

Oltre alla retribuzione effettiva, per alcune categorie di lavoratori l’Istituto applica un sistema di retribuzioni convenzionali, che rappresentano valori fissi stabiliti da leggi o decreti ministeriali in sostituzione delle retribuzioni effettive quando queste non sono facilmente determinabili o quando la normativa prevede specifiche modalità di calcolo.

Le retribuzioni convenzionali sono oggetto di rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT, con adeguamenti automatici dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore.

Il limite minimo di retribuzione convenzionale è pari a € 31,85 per il 2025, salvo casi in cui la legge preveda un limite specifico diverso.

  • Lavoratori part-time: la base imponibile si calcola moltiplicando la retribuzione oraria minima o tabellare, determinata a partire dal minimale giornaliero, per il numero di ore lavorate o da retribuire mensilmente;
  • Area dirigenziale: per i dirigenti la base imponibile convenzionale è pari al massimale di rendita INAIL, con una retribuzione giornaliera di circa € 125,41 (valore 2024), rapportata all’orario contrattuale per i part-time;
  • Pesca marittima e piccola pesca: le retribuzioni convenzionali sono determinate da tabelle contrattuali specifiche o da leggi speciali come la legge 26 luglio 1984, n. 413, con distinzioni per tipologie di pesca e imbarcazioni;
  • Lavoratori autonomi e riders: per i riders, categoria di lavoratori autonomi che operano in consegne tramite piattaforme digitali, è prevista una retribuzione convenzionale giornaliera minima di € 31,85, con applicazione del limite di € 57,32 in specifici casi di lavoro autonomo;
  • Lavoratori a domicilio e domestici: anch’essi soggetti a limiti minimi convenzionali, con valori aggiornati annualmente e adeguati al minimale generale ove superiore.

Alcune categorie di lavoratori hanno una retribuzione convenzionale stabilita tramite decreti ministeriali specifici, spesso a livello provinciale o per situazioni particolari.

  • Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale.
  • Soci volontari di cooperative sociali.
  • Lavoratori di società e cooperative ex compagnie portuali.
  • Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.

Retribuzione di ragguaglio

Nel sistema assicurativo Inail, la retribuzione di ragguaglio assume un ruolo residuale, applicandosi esclusivamente nei casi in cui non sia possibile determinare né una retribuzione effettiva né una retribuzione convenzionale per il calcolo dei premi assicurativi.

Tale retribuzione rappresenta un valore standardizzato, pari al minimale di rendita Inail, e viene adottata per garantire una base imponibile minima anche in assenza di dati retributivi specifici, salvaguardando così la copertura assicurativa obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori.

Dal 1° luglio 2024, la retribuzione di ragguaglio giornaliera è fissata a € 67,53, con un corrispondente valore mensile di € 1.688,23, calcolati su base 25 giorni lavorativi mensili.

Questa base imponibile è applicata dunque con criterio residuale e si fonda su una ripartizione annuale in 300 giorni lavorativi, in linea con la normativa vigente.

Lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati, ovvero coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, la base imponibile è costituita dalla somma di tutti i compensi percepiti nel periodo di imposta, rapportati al limite minimo e massimo mensile previsto per il pagamento delle rendite.

Qualora il compenso medio mensile risulti inferiore al minimale o superiore al massimale, la base imponibile sarà rispettivamente il minimale o il massimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Per l’anno 2025, il minimale mensile è pari a € 1.688,23, mentre il massimale mensile è fissato a € 3.135,28

Lavoratori subordinati sportivi

La retribuzione imponibile per il calcolo dei premi si basa sulla retribuzione effettiva annua, con applicazione dei minimali e massimali di rendita stabiliti dall’Inail.

Se la retribuzione effettiva è inferiore al minimale, il premio è calcolato sul minimale; se superiore al massimale, il premio si basa sul massimale; in caso contrario si applica la retribuzione effettiva percepita.

I limiti minimi e massimi per il 2025 sono pari rispettivamente a € 20.258,70 e € 37.623,30 su base annuale.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Per questi lavoratori, la base imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo è costituita dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, con applicazione del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, fissato a € 57,32 per il 2025.

Premi speciali unitari

I premi speciali unitari sono applicati in situazioni dove risulta complesso o impossibile determinare con precisione la retribuzione effettiva o il numero di giornate lavorate, come per alcune attività artigianali, agricole, o di particolare natura operativa; sono importi fissi stabiliti annualmente dall’Inail e si applicano in sostituzione del premio ordinario.

I premi speciali unitari sono calcolati secondo tariffe specifiche, suddivise in classi di rischio che riflettono il grado di pericolosità delle attività svolte, sono dovuti annualmente e, in caso di attività iniziata o cessata nel corso dell’anno, vengono proporzionati ai mesi o frazioni di mese di effettiva attività.

Titolari di imprese artigiane e soci artigiani

Per i titolari di imprese artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti, il premio speciale unitario è calcolato in relazione alla retribuzione annua prescelta e alla classe di rischio dell’attività svolta, secondo una tariffa articolata in nove classi di rischio.

La retribuzione minima giornaliera è fissata a € 57,32, con un minimo annuo di € 17.196,00 (basato su 300 giornate lavorative). I premi minimi annuali variano da € 96,30 per la classe di rischio più bassa fino a € 1.705,40 per quella più alta.

I titolari di imprese artigiane possono optare per una retribuzione annua superiore alla minima, con conseguente aumento proporzionale del premio secondo scaglioni predefiniti.

Pescatori autonomi della piccola pesca Marittima e delle acque interne

Per l’anno 2025, il premio mensile è stato aggiornato a € 44,61, con la retribuzione convenzionale giornaliera fissata a € 31,85.

Alunni e studenti delle scuole e istituti non statali

Per l’anno scolastico e accademico 2024/2025, il premio è fissato a € 10,40 per ciascun alunno o studente, cui si aggiunge un’addizionale pari all’1%.

L’assicurazione copre gli infortuni verificatisi durante le attività didattiche e laboratoriali all’interno degli istituti.

Medici, tecnici sanitari di radiologia e allievi corsi

Per i medici esposti all’azione dei raggi X, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi di formazione, l’Istituto prevede premi annuali calcolati in base al numero di apparecchi radiologici posseduti e alla quantità di sostanze radioattive in uso.

Questi premi, dovuti indipendentemente dal numero di persone esposte, sono proporzionati al tipo e alla quantità di materiali radioattivi, con modalità di pagamento mensili o annuali a seconda della natura del rischio.

Volontariato e lavori di pubblica utilità

Il Fondo dedicato istituito presso il ministero del lavoro provvede alla copertura assicurativa per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità.

I soggetti coperti includono beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività volontarie, detenuti impegnati in lavori volontari, stranieri richiedenti asilo coinvolti in attività di volontariato e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità secondo la normativa vigente.

La copertura assicurativa è attivata tramite un servizio online dedicato, con oneri a carico del Fondo, e garantisce tutela contro infortuni e malattie professionali durante lo svolgimento delle attività autorizzate.

Adeguamento delle retribuzioni: principi e modalità

Il primo passo per il corretto calcolo del premio assicurativo è l’adeguamento delle retribuzioni effettive e convenzionali ai limiti minimi fissati dalla normativa.

Le retribuzioni mensili effettive, così come definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro o nelle specifiche situazioni contrattuali, devono essere confrontate con i valori minimi giornalieri stabiliti dall’Inail e rivalutati annualmente in base all’indice Istat del costo della vita.

Il principio guida consiste nel garantire che la base imponibile non sia mai inferiore al valore minimo di retribuzione giornaliera, che per il 2025 è pari come detto a € 57,32 per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Se la retribuzione contrattuale media giornaliera, calcolata dividendo la retribuzione mensile per i giorni lavorativi del mese, risulta inferiore a tale importo, si deve procedere all’adeguamento per evitare sottostimazioni del premio.

Per le retribuzioni convenzionali, previste per specifiche categorie di lavoratori quali part-time, dirigenti, pescatori o riders, si applica un analogo meccanismo di adeguamento al limite minimo di € 31,85 o a valori specifici stabiliti da legge o decreto ministeriale.

Calcolo dei premi

Una volta determinata la base imponibile adeguata, il calcolo del premio assicurativo si effettua applicando il tasso di premio previsto dalla tariffa INAIL per la specifica categoria di rischio e settore produttivo dell’azienda. Le tariffe sono stabilite tramite decreti ministeriali e aggiornate periodicamente, e variano in base alla pericolosità dell’attività svolta.

Il premio si calcola moltiplicando la base imponibile mensile per il tasso percentuale corrispondente.

NOTA BENE: il premio minimo dovuto non può essere inferiore al minimo previsto dalla normativa, anche nel caso di retribuzioni basse o rapporti di lavoro a tempo ridotto.

In breve

Tipologia

Descrizione

Valori / Note 2025

Minimale di retribuzione giornaliera

Valore minimo giornaliero al quale devono essere adeguate le retribuzioni per il calcolo del premio INAIL

€ 57,32 (generalità dei lavoratori dipendenti)

Minimale retribuzione convenzionale

Limite minimo per le retribuzioni convenzionali applicabili a categorie specifiche

€ 31,85

Calcolo della retribuzione media giornaliera

Retribuzione mensile contrattuale divisa per i giorni lavorativi del mese

Standard: 26 giorni lavorativi

Base Imponibile per il premio

Valore più elevato tra la retribuzione contrattuale media giornaliera e il minimale di retribuzione giornaliera

-

Applicazione del premio

Moltiplicazione della base imponibile per il tasso di premio specifico per settore e rischio

Variabile in base a tariffa INAIL

Categorie con retribuzione convenzionale

Part-time, dirigenti, pescatori, riders, lavoratori a domicilio, domestici

Adeguamento annuale secondo normativa

Scadenze per denunce e pagamenti

Termine per presentazione delle denunce retributive e versamento premi

Variabili, rispettare scadenze INAIL

Responsabilità datori di lavoro e consulenti

Adeguamento delle retribuzioni, corretto calcolo e tempestiva comunicazione all’INAIL

Fondamentale per evitare sanzioni

Documentazione da conservare

Contratti collettivi, buste paga, calcoli e comunicazioni per eventuali controlli

Devono essere aggiornati e disponibili

Conseguenze per inadempienze

Sanzioni amministrative e interessi di mora per ritardi o errori nella presentazione o nel pagamento

Applicazione secondo normativa vigente

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