Inail, prescrizione del diritto alla prestazione per 150 giorni

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La circolare n. 42, del 19 settembre 2013, dell'Inail interviene in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni a seguito di recenti interventi della Corte di Cassazione, la quale sottolinea il principio in base al quale il procedimento amministrativo e, con esso, anche la sospensione della prescrizione cessano decorsi i 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria senza che l'Istituto si sia pronunciato, comportando il formarsi del silenzio-rigetto.

L'Inail precisa quindi che:

- il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere;
- la presentazione della domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal dies a quo impedisce l'interruzione del diritto;
- “il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni)”.

L'Istituto specifica che:

- provvedimenti negativi emessi dopo la formazione del silenzio-rigetto non producono alcun effetto interruttivo;
- provvedimenti di riconoscimento del diritto interrompono il termine prescrizionale non suscettibile, in questo caso, di sospensione.

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria e alle fattispecie per le quali sono in corso controversie amministrative o giudiziarie, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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