Indici sintetici di affidabilità pubblicati. Studi di settore e parametri sostituiti

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Indici sintetici di affidabilità pubblicati. Studi di settore e parametri sostituiti

È stato pubblicato - Suppl. Ordinario n. 1 della "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 4 gennaio 2019 - il decreto Mef del 28 dicembre 2018, che reca l' “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”.

Gli indici sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2018.

Nel decreto, altre cause di esclusione dall’applicazione rispetto a quelle già previste dal comma 6 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017.

Termina, così, il percorso di sostituzione degli studi di settore e dei parametri con gli Isa.

I 106 indici contenuti nel decreto (2 riguardano le attività dell’agricoltura che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore), e le 3 territorialità specifiche, infatti, si aggiungono ai 69 indici già approvati a marzo del 2018, con la totale sostituzione dei parametri e degli studi di settore, così come previsto dal decreto legge 50/2017.

Le territorialità approvate - a) territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef; b) territorialità del livello delle quotazioni immobiliari; c) territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili - servono alla differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Altre categorie escluse dall'applicazione

Alle esclusioni della prima ora – per: inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta; presenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività; aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici – si aggiungono le esclusioni:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Categorie non più escluse

Di contro, rispetto al Dm del 23 marzo 2018 che ha approvato i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, non sono state replicate le cause di esclusione nei confronti di alcune categorie di soggetti che rientrano, ora, nella normativa specifica sul “Terzo settore”:

  • Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del Dlgs 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Dlgs 117/2017;
  • imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 dicembre 2018 - Isa, debutto per gli ultimi 106 indicatori. Regime premiale ancora da definire – Moscioni

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