Industria tessile/abbigliamento/moda. Una tantum e ricalcolo di prestazioni

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L’accordo 4 febbraio 2014, per il rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda ha previsto la corresponsione, ai lavoratori in forza alla data del 5.12.2013, dell’una tantum di euro 250 lordi, da corrispondere in due tranches di uguale importo: euro 125,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014 da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013.

Con circolare n. 69 del 29 maggio 2014, l’INPS ha chiarito che l’una tantum:

- è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto;

- non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

- non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).

Inoltre, chiarisce l’Istituto che tali arretrati sono valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
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