Induttivo da omessa dichiarazione: costi da determinare

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Induttivo da omessa dichiarazione: costi da determinare

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato, nei suoi confronti, un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap.

L’Ufficio finanziario, a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva determinato induttivamente il reddito d’impresa del ricorrente e ciò sulla base dei ricavi dichiarati nel triennio precedente e tenendo conto della cessazione dell’attività di produzione fino ad allora esercitata.

La Ctr aveva ritenuto che, nella specie, la determinazione del reddito su base induttiva fosse giustificata dall’inattendibilità delle scritture contabili reperite.

Rispetto al detto reddito, presunto, erano state escluse riduzioni e/o il riconoscimento di eventuali costi: non avendo il contribuente fornito la documentazione richiesta dall’Ufficio finanziario, non vi era stata alcuna possibilità di controllo del reddito conseguito nel periodo d’imposta accertato.

Con ordinanza n. 13119 del 30 giugno 2020, la Suprema corte ha ribaltato tali conclusioni, ritenendo fondato il motivo di doglianza con cui il contribuente aveva lamentato una violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Questo, nella parte della decisione in cui la Commissione tributaria aveva ritenuto legittimo che, in presenza di accertamento induttivo, non si dovessero riconoscere i costi e/o le eventuali riduzioni.

Secondo il deducente, l’accertamento del maggior reddito accertato presupponeva invece l’esistenza necessaria di un costo detraibile, da determinarsi anche induttivamente.

Gli Ermellini, sul punto, hanno richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può sì ricorrere a presunzioni cosiddette “supersemplici” e che comportano l’inversione dell’onere probatorio, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, “pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva…”.

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