Inerenza dei costi negata in presenza di macroscopica antieconomicità

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Inerenza dei costi negata in presenza di macroscopica antieconomicità

L’amministrazione finanziaria, in materia di Iva, non può escludere l’inerenza di un costo in base ad un semplice giudizio di congruità della spesa.

Questo, salvo che ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di nesso tra costo e attività d’impresa.

E’ questo uno dei principi formulati dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018, pronunciandosi in materia di inerenza dei costi, incongruità e antieconomicità.

Nell’ambito delle imposte indirette – hanno spiegato i giudici della Suprema corte - l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità o l’antieconomicità della spesa. Sono elementi, questi, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come “indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa”.

In questo caso, spetta al contribuente l’onere della prova circa la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

Inerenza dei costi: principio e prova

Ulteriori precisazioni contenute in sentenza riguardano, a seguire, lo stesso principio dell’inerenza dei costi il quale, secondo la Cassazione, si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

La prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa – hanno, quindi, spiegato gli Ermellini – ovvero dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato.

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