Inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo

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A seguito di quesiti provenienti dalle sue sedi, con messaggio n. 3770 del 2 aprile 2014, l’INPS ha chiarito che, alla luce dell’art. 70 del Reg. (CE) n. 883/2004 sono inesportabili negli Stati membri dell’UE e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato una serie di prestazioni che, quindi, sono a carico dell'Istituzione del luogo di residenza.

Le prestazioni italiane inesportabili sono le seguenti:

- le pensioni sociali;

- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;

- le pensioni e le indennità ai sordomuti;

- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;

- l’integrazione della pensione minima;

- l’integrazione dell’assegno di invalidità;

- l’assegno sociale;

- la maggiorazione sociale.

In particolare, con riferimento all’inesportabilità del trattamento minimo in un Paese comunitario vige un principio di carattere generale posto a tutela delle prestazioni in pagamento, che è stato più volte ribadito, anche in sede ministeriale, nel corso del tempo e in occasione dell’ingresso della Croazia nell’UE.

Pertanto, i residenti in Paesi entrati a far parte dell’Unione europea, titolari di pensione in regime nazionale o internazionale, che abbiano perfezionato i requisiti per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione europea, mantengono anche dopo tale data il diritto al pagamento dell’integrazione, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Al contrario, non potranno essere corrisposte integrazioni al trattamento minimo i cui requisiti, in particolare reddituali, si siano perfezionati in capo al titolare di pensione residente all’estero in data successiva all’ingresso dello Stato nell’Unione.

Alla luce di quanto sopra - specifica il messaggio - ai fini del mantenimento dell’integrazione al trattamento minimo, non solo la decorrenza del trattamento pensionistico deve collocarsi anteriormente alla data di ingresso dello Stato nell’Unione europea, ma devono essere soddisfatte, prima di detta data, tutte le condizioni, previste dalla normativa nazionale, per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo.
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