Inps, pubblicate le aliquote contributive 2022 per i pescatori autonomi

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Inps, pubblicate le aliquote contributive 2022 per i pescatori autonomi

Con la circolare 13 del 27 gennaio 2022, l’Istituto Previdenziale comunica le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e le istruzioni relative alle modalità e i termini per il pagamento della contribuzione, per l’anno 2022.

L’Inps specifica che i pescatori autonomi - soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250 - hanno l’obbligo di versare un contributo mensile assoggettato ad adeguamento annuale.

L’Istat ha reso noto che - tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 - la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, è avvenuta nella misura del +1,9%.

Per l’anno 2022, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, risulta così fissata:

Anno 2022

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

27,73 euro

Misura mensile (25gg)

693,00 euro

Sulla retribuzione mensile dovrà essere calcolata la contribuzione dovuta dai pescatori autonomi.

Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva è fissata nella misura del 14,90%, come di seguito:

Gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1

Il contributo mensile – ottenuto dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale – è pari a 103,25 euro, ed è così suddiviso:

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Contributo mensile

Base

0,76 euro

Adeguamento

102,49 euro

Totale

103,25 euro

 

Ai sensi dell’articolo 11 legge 23 dicembre 2000, n. 388, le imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari possono usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive, nella misura pari al 70%.

La legge di Bilancio 2018 stabiliva che - a partire dall’anno 2018 - i benefici di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, erano erogati nel limite del 45,07%.

Successivamente, l’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva che - a decorrere dall’anno 2020 - i predetti benefici sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento

Pertanto, per l’anno 2022, le imprese in oggetto potranno avvalersi dell’agevolazione nella misura del 44,32%.

Il contributo mensile, al netto del precedente beneficio, dovrà essere versato nell’importo pari a 57,49 euro, così suddiviso:

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Contributo mensile

Base

0,42 euro

Adeguamento

57,07 euro

Totale

57,49 euro

Si rammenta che, l’indennità del contributo di maternità è stata estesa anche alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, ai sensi della legge n. 250/1958, e successive modificazioni.

A copertura degli oneri per l’applicazione della predetta tutela, è previsto il versamento di un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, legge n. 250/1958, pari all’importo mensile di 0,62 euro.

La contribuzione – corrisposta in rate mensili - dovrà essere versata entro il 16 di ogni mese.

A breve, l’Inps invierà le comunicazioni concernenti i dati utili per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2022.

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