Intercettazioni al commercialista utilizzabili nell’indagine a carico del cliente

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Intercettazioni al commercialista utilizzabili nell’indagine a carico del cliente

Legittima l’intercettazione delle indicazioni su operazioni illecite e su come evadere le imposte

Le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali operate sulle utenze del commercialista sono utilizzabili nell’indagine penale per frode fiscale a carico del cliente, se hanno ad oggetto operazioni illecite.

Questo quando, ad esempio, i contenuti delle intercettazioni afferiscano alle indicazioni fornite dal professionista sulle modalità di perpetrazione del delitto contestato e su come evadere le imposte.

E’, infatti, di tutta evidenza che, nell’ipotesi descritta, le indicazioni rese dal commercialista siano del tutto esuberanti rispetto al corretto esercizio professionale o comunque esulino rispetto ai limiti della lecita attività professionale, tali, ossia, da non poter essere protette dalle garanzie di cui all’articolo 271, comma 2, Codice di procedura penale.

Cassazione: misura cautelare da confermare

E’ quanto puntualizzato dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 14007 del 26 marzo 2018, nell’ambito di una vicenda in cui era stata respinta la richiesta di riesame della misura del sequestro preventivo disposta sui beni mobili e immobili intestati al richiedente, indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Questi, era stato accusato di aver sottratto al pagamento delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto ben 2milioni di euro, detenuti in attività finanziarie non dichiarate allocate all’estero, compiendo azioni tese al trasferimento della detta somma in un conto corrente acceso presso un istituto di credito di Dubai, e rendendo in tal modo inefficace ogni forma di riscossione delle imposte evase.

Utilizzazione delle intercettazioni

L’accusato aveva avanzato ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’utilizzabilità, ai fini delle indagini, delle intercettazioni telefoniche operate a carico del proprio commercialista ed aventi ad oggetto conversazioni intercorse con lo stesso.

Secondo il ricorrente, era illegittimo che le prove acquisite a suo carico fossero il frutto delle intercettazioni realizzate sulla utenza in uso al suo commercialista, coindagato e, secondo l’ipotesi accusatoria, ideatore del sistema di frodi.

Peraltro, allo stesso non era contestato alcun concorso nei reati in ipotesi commessi dal commercialista ma solo la commissione del reato tributario e ciò determinava – a suo dire – la mancanza dei presupposti applicativi per l’utilizzazione a suo carico delle intercettazioni telefoniche.

Connessione investigativa nelle indagini

Respingendo tutti i motivi di impugnazione, gli Ermellini hanno riconosciuto come, nella specie, emergesse chiaramente l’esistenza di una spiccata connessione investigativa nelle indagini: le condotte attribuite al ricorrente erano emerse a seguito delle indagini volte alla verifica della liceità penale delle metodiche operative che il commercialista suggeriva ai propri clienti al fine di fornire “servizi di cosiddetta ottimizzazione fiscale”.

In detto contesto, non era necessario, per affermare l’utilizzabilità delle intercettazioni al commercialista, il fatto che quest’ultimo non fosse indagato in concorso con il cliente.

La Corte ha, infatti, ricordato come, in tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione di cui all’articolo 270, 1 comma. C.p.p., non rientrano nel concetto di “diverso procedimento” solo le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, “né tale nozione equivale a quella di diverso reato”, di modo che “la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

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