Intercettazioni meno segrete

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La sentenza di Consulta n. 336, depositata il 10 ottobre scorso, dichiara l’illegittimità dell’articolo 268 del Codice di procedura penale nella parte in cui esclude che l’avvocato possa ottenere i nastri delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalla polizia giudiziaria, posti a base di un’ordinanza di custodia cautelare. La difesa deve ottenere registrazioni e comunicazioni, avendo accesso diretto ai nastri.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Intercettazioni, tutele agli indagati - Alberici

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