Interpretazione restrittiva dell’Inps sull’agevolazione per l’Abruzzo

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Con il messaggio n. 21964, del 22 novembre 2011, l’Inps interviene sulla ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010, oggetto di sospensione per gli eventi sismici d’Abruzzo.

L’Inps interpreta che, dal momento che la decorrenza delle misure della legge di stabilità è fissata al 1° gennaio 2012, nel periodo 8 novembre 2011 – 31 dicembre 2011 continuano a trovare applicazione le disposizioni ex Opcm n. 3976 dell’8 novembre 2011, ossia senza applicazione dell’agevolazione di cui alla legge di stabilità.

Nel messaggio si spiega che dopo vari interventi legislativi e di prassi, un’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri – Opcm n. 3976 dell’8 novembre 2011 - ha stabilito l’estensione della sospensione fino a dicembre 2011 e l’obbligo di versare entro dicembre 2011 le rate in scadenza tra gennaio e la fine di dicembre 2011.

L’ultimo intervento - legge 12 novembre 2011, n. 183 (pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n. 265), articolo 33, comma 28 - ha fissato la data della ripresa al 1° gennaio 2012. Inoltre, ha stabilito l’agevolazione che recita che il versamento andrà effettuato “…senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

Dunque, la legge di stabilità non sostituirebbe le regole dell’Ordinanza citata, in quanto interviene sulle stesse a partire da una data successiva (gennaio 2012). Ne consegue che l'Inps potrebbe chiedere il versamento di tutte le rate del 2011 senza sconti ed entro fine 2011.
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