Invio dati spese sanitarie per ottici. Specifiche tecniche aggiornate

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Invio dati spese sanitarie per ottici. Specifiche tecniche aggiornate

Con decreto Mef del 28 novembre 2022 (in G.U. n. 287 del 9 dicembre) è stato previsto l’obbligo – dall’anno di imposta 2022 - di inviare i dati al Sistema tessera sanitaria per la precompilazione delle dichiarazioni per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 465446 del 16 dicembre 2022, recependo il decreto suddetto, stabilisce le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata. In particolare, si confermano le disposizioni previste dai precedenti provvedimenti (n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019 e n. 249936 del 30 settembre 2021) in ordine alle modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli.

Inoltre, si specifica che sono applicabili le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

Ottici. Elenco delle spese da comunicare

Il provvedimento 465446/2022 indica quali spese sono oggetto di comunicazione:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • acquisto di farmaci anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

Adeguamento delle specifiche tecniche

Stante quanto detto sopra, il decreto 22 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adeguato le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in ottemperanza al decreto del 28 novembre 2022.

Il decreto del 22 dicembre (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2023) apporta anche modifiche al precedente del 16 settembre 2016.

In particolare, nel caso degli ottici, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle Entrate l'informazione che l'esercente l'arte ausiliaria di ottico, che richiede le credenziali di accesso al Sistema, sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attività - primario o  secondario - della classificazione delle attività economiche adottata  dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia».

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