Ires e Irap, sostitutiva per riallineamento delle divergenze
Pubblicato il 05 giugno 2025
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Con riferimento al pagamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e delle imposte sostitutive a seguito del riallineamento delle divergenze derivanti dal cambiamento dei principi contabili, la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025 istituisce i necessari codici tributo.
Riallineamento contabile-fiscale
L'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 192 del 2024 stabilisce che il riallineamento può essere effettuato su tutte le divergenze, sia positive che negative, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 10, comma 7, che esistono all'inizio del periodo d'imposta e che si sono manifestate nello stesso periodo, o che sono in vigore alla data di attuazione delle operazioni indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera g). Se la somma totale delle divergenze è positiva, essa viene tassata con l'aliquota ordinaria, aggiungendo eventuali maggiorazioni o addizionali, sia per l'IRES che per l'IRAP, separatamente rispetto al reddito complessivo. L'imposta deve essere pagata in un'unica soluzione entro la scadenza per il saldo delle imposte relative allo stesso periodo d'imposta in cui si sono verificate le divergenze.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, in alternativa alle disposizioni del comma 1, il riallineamento possa essere applicato anche per singole situazioni specifiche, alle condizioni stabilite nel medesimo comma.
Inoltre, tale disposizione stabilisce che ogni saldo positivo soggetto al riallineamento sarà tassato con un'imposta sostitutiva, rispettivamente, del 18% per l'IRES e del 3% per l'IRAP sul relativo importo, con l'aggiunta di eventuali maggiorazioni o addizionali, nonché della differenza tra le aliquote previste dall'articolo 16, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 446/1997 e quelle indicate nel comma 1 dello stesso articolo 16. Anche in questo caso, l'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro la scadenza del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.
Le citate disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Nuovi codici tributo e modifica di quelli esistenti
Con la risoluzione n. 127/E/2009, sono stati introdotti, tra gli altri, i codici tributo “1817” – denominato “Imposta derivante dal riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D.L. 185/2008” e “1818” – denominato “Imposta sostitutiva derivante dal riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D.L. 185/2008”.
In questo contesto, al fine di permettere ai contribuenti di effettuare il pagamento delle imposte tramite il modello F24, i codici tributo “1817” e “1818” sono stati modificati come segue:
- “1817” diventa “IRES derivante dal riallineamento totale delle divergenze causate dal cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;
- “1818” diventa “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze causate dal cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
Inoltre, la risoluzione n. 37 del 4 giugno 2025 stabilisce i seguenti nuovi codici tributo:
- “1868” per “IRAP derivante dal riallineamento totale delle divergenze causate dal cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;
- “1869” per “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze causate dal cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
Compilazione del modello F24
Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818” devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e l’anno di riferimento deve essere indicato nel formato “AAAA”, corrispondente all’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
I codici tributo “1868” e “1869” devono essere riportati nella sezione “Regioni” insieme al codice regione, che può essere trovato nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per questi, l’importo da versare deve essere inserito nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “Anno di riferimento”, nel formato “AAAA”.
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