Iva. Stabile organizzazione solo con adeguate risorse umane e tecniche

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Il caso di una società polacca che fornisce servizi generici di pubblicità ad una società cipriota, che proprio in Polonia aveva realizzato un sito internet di vendita all’asta, per l’erogazione del servizio via web ai consumatori polacchi è l’oggetto della sentenza del 16 ottobre 2014 pronunciata dalla Corte di giustizia Ue, con riferimento alla causa C-605/12.

La pronuncia dei giudici europei verte proprio sull’individuazione del luogo di assoggettamento a Iva dei servizi forniti da una società ad altra società, con sede in un altro territorio di uno Stato membro, che però ha costituto nel paese del produttore una stabile organizzazione occulta, basandosi sulla corretta interpretazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/Ce.

Questione pregiudiziale

La controversia originaria, che vedeva coinvolta proprio la società polacca e l’amministrazione fiscale di quel Paese, si fondava infatti sulla esatta interpretazione della direttiva comunitaria, che individua e determina dove deve essere versata l’Imposta (in Polonia oppure a Cipro).

Pur rinviando la decisione finale al giudice nazionale, l’intervento della Corte Ue è stato comunque fondamentale per la definizione dei requisiti minimi necessari per configurare una “stabile organizzazione”, ai sensi del richiamato articolo 44 della direttiva Iva, qualora essa non sia definita dalla legge nazionale.

Stabile organizzazione

Secondo quanto si legge nella pronuncia dei giudici europei, ai fini dell’accertamento e della corretta imposizione fiscale, la nozione di stabile organizzazione può essere considerata come una deroga al criterio generale costituito dal luogo in cui ha sede il soggetto passivo, a cui rinvia la formulazione letterale dell’articolo 44.

In tal caso, il luogo di imposizione dei servizi coincide con la stabile organizzazione del soggetto passivo che mette a disposizione tale sede per lo svolgimento dell’attività. Tuttavia, per poter essere considerata come stabile organizzazione è necessario che la stessa sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche, tali che le consentano di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 51 - “Stabili organizzazioni” anche con mezzi di altri se usati come propri - Portale

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