La Cassazione contro la Consulta sulla sospensione dell’esecutività decisa dal secondo grado

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21121 del 13 ottobre 2010, ha respinto la richiesta di “provvisoria sospensione di esecutività della sentenza opposta” avanzata da un contribuente nel ricorso contro l’efficacia esecutiva di una pronuncia di secondo grado, avverso la sentenza sfavorevole della Ctr in merito ad avvisi di liquidazione Ici.

Già la stessa Cassazione, con la pregressa sentenza n. 7815/2010, relativamente alle sanzioni aveva sancito che la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività delle sentenze era riservata alle sole sentenze di primo grado (ex articoli 49 e 68 del DLgs. 546/92), vincolo che non costituisce una lesione del diritto di difesa. Ciò poiché la garanzia costituzionale della tutela cautelare è opportuna fino al momento della decisione di merito: se la pronuncia è di accoglimento, è superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, se respinge la domanda del contribuente, nega la sussistenza del diritto e il presupposto stesso dell'inibitoria.

La sentenza in oggetto, però, non considera l’orientamento opposto segnato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, la n. 217/2010, che ha ritenuto che non sia preclusa la possibilità di sospendere gli effetti della sentenza nel processo tributario. Pertanto, secondo la Consulta, l’art. 337 del Codice di procedura civile, che dà la possibilità al giudice d’appello di sospendere gli effetti della sentenza da questi emessa e impugnata con ricorso per Cassazione in presenza di danno grave e irreparabile, appare applicabile.

Altro punto controverso della sentenza riguarda la richiesta al ricorrente della copia degli atti, come prevede il Codice di procedura civile, ma la Corte non considera che nel processo tributario è disposto che la trasmissione alla Cassazione degli atti originali sia onere della segreteria della Ctr.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 – Sentenze fiscali senza sospensiva – Falcone, Iorio

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