La Cassazione sulle condizioni per fruire delle agevolazioni relative all'acquisto della piccola proprietà contadina

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Accogliendo il ricorso presentato da un contribuente, la Corte di cassazione - sentenza n. 1948 depositata il 29 gennaio 2013 - si è pronunciata con riferimento alle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina per le persone che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.

Secondo la Corte, in particolare, con riferimento al coltivatore diretto, soggetto, cioè, destinato alla coltivazione del fondo, deve escludersi "che possa avere una rilevanza la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti per la qualità di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore agricolo". L'unica condizione che deve essere rispettata per godere delle agevolazioni citate è che il coltivatore diretto, insieme alla sua famiglia, costituisca almeno un terzo della forza lavoro occorrente per la coltivazione del fondo.
 

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