La confisca per equivalente non vale per il passato

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La confisca di beni dei quali l’indagato, o colpevole, per reati tributari ha la disponibilità per un valore pari al profitto del reato (confisca per equivalente), non può applicarsi prima del 2008. L’ordinanza della Consulta n. 97, depositata ieri, spiega che “la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto attuale e strumentale) tra il reato e i detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura “eminentemente sanzionatoria”. Prevale, cioè, non già e non più la qualifica formale della confisca come misura cautelare, ma la natura di pena. Che impedisce la confisca di somme di denaro per reati tributari commessi in passato, a meno che non se ne dimostri lo stretto collegamento con l’illecito.
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