La disciplina del credito d’imposta sui redditi esteri contro le doppie imposizioni

Pubblicato il



Oggetto della circolare n. 9 del 5 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate è la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, di cui all’articolo 165 del Tuir.

Con il documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha voluto rendere un vero e proprio vademecum per quanti posseggono redditi esteri e incorrono nel rischio della doppia imposizione tra lo Stato della fonte, che applica il principio di territorialità, e lo Stato di residenza, che adotta un approccio di tassazione del reddito mondiale.

Per ovviare al suddetto rischio, i rimedi generalmente adottati dagli Stati consistono nel metodo dell’esenzione e in quello del credito d’imposta.

Lo Stato italiano ha adottato nel suo ordinamento fiscale il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti (cosiddetto foreign tax credit), che è regolato dall’articolo 165 del Tuir, in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.

Con la nuova circolare agenziale vengono forniti chiarimenti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate all’estero, con particolare riguardo per ciò che concerne i presupposti di applicabilità e le modalità di calcolo del meccanismo.

Redditi prodotti all’estero

Si considerano redditi prodotti all’estero quelli prodotti sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 del Tuir, che individua quelli prodotti nel territorio dello Stato. L’ordinamento italiano accoglie, dunque, il criterio di lettura “a specchio” che porta a considerare prodotti all’estero anche quei redditi che in capo ai non residenti non sono imponibili in Italia per scelta del legislatore (interessi sui conti correnti o plusvalenze non qualificate di società quotate).

Laddove esistono, invece, le Convenzioni contro le doppie imposizioni, il reddito prodotto all’estero è quello tassato nello Stato estero, in base appunto alla convenzione in essere.

La circolare riporta una serie di casi pratici di redditi prodotti all’estero e di come essi concorrono alla formazione del reddito complessivo del residente.

Le imposte estere che danno diritto al credito

Si considerano tali le imposte indicate nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che vengono aggiornate nel caso in cui siano state sostituite da imposte equivalenti e che, in caso di dubbio, possono essere oggetto di interpello.

Definitività delle imposte estere

La circolare 9/E ribadisce che il principio di definitività è da intendersi come corrispondente a quello di non ripetibilità, nel caso in cui l’imposta non risulti più suscettibile di modificazione a favore del contribuente. Le imposte estere si considerano corrisposte a titolo definitivo quando nel periodo di imposta esse sono versate al Fisco estero, non rilevando, su tale aspetto, il periodo di imposta in cui il beneficiario è venuto in possesso della relativa certificazione. Viceversa, non si possono considerate definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale anche mediante compensazione con altre imposte dovute nello stato estero.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 41 - Titoli esteri senza «premi» fiscali- Piazza
  • ItaliaOggi, p. 24 - Imposte estere, credito ampio - Liburdi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 41 - Voluntary in cerca di tax credit- M.Pi.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito