La fattura senza l’indicazione che il bene è acquistato con il credito d’imposta non è nulla

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Per la Ctr Puglia, sentenza 68/28/10, la mancata o irregolare apposizione in fattura della dicitura che il bene è stato acquistato con il credito d’imposta non determina l’automatica decadenza del beneficio. La dicitura in argomento, prevista dalla circolare n. 41/E/2001, è una formalità non prescritta dalla legge 388/00, ma solo dalla prassi con lo scopo di evitare l’utilizzo del bene acquisito per più forme di incentivo, non cumulabile con altre forme di agevolazioni.

I giudici spiegano che la formalità può essere soddisfatta al momento della verifica, ossia su richiesta dei verificatori che potranno facilmente accertare se effettivamente l’investimento è stato realizzato e se sono regolari o meno i relativi documenti contabili.

Il caso esaminato dai giudici riguardava il ricorso di una ditta contro la sentenza sfavorevole in primo grado relativamente all’avviso di recupero del credito d’imposta emesso dall’agenzia delle Entrate: la fattura incriminata recava la dicitura, ma non i modelli F24 con cui era stato compensato il credito.

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