Nuova definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione

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Nuova definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione

La nuova definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione - disciplinata dall'art. 5 della Legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributari - ha come obiettivo quello di migliorare l'efficienza della giustizia tributaria attraverso lo smaltimento fino al 50% del contenzioso fiscale pendente presso la Suprema corte (si tratta di un arretrato di 45mila processi).

La misura (inizialmente riferita alle cause pendenti alla data del 15 luglio 2022) si applica ai giudizi pendenti in Cassazione i per i quali il ricorso per cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Per poter accedere alla nuova definizione agevolata, i contribuenti dovranno presentare domanda entro il 16 gennaio 2023 (120 giorni da entrata in vigore della Legge).

La sanatoria, in ogni caso, riguarda le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente o parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

Di seguito i termini e le modalità per aderire al nuovo istituto.

Modalità e termini di adesione alla nuova rottamazione

Innanzitutto, le controversie sono definite su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, mediante pagamento di una percentuale, variabile a seconda dell'importo del contenzioso, che tenga però conto delle somme già versate.

In particolare, si prevede che:

  • per le cause di valore non superiore a 100mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • per le cause di valore non superiore a 50mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Per controversie pendenti sono considerate quelle per le quali il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, purché, alla data della presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

L'adesione alla rottamazione delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione e, in ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Cause escluse dalla definizione agevolata

La misura non ha un'applicazione generalizzata, essendovi espressamente escluse le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie dell’Unione europea (come nel caso di dazi e tariffe doganali), e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Inoltre, gli enti territoriali possono stabilire l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Domande e pagamento entro 120 giorni

Il provvedimento individua, a seguire, il perfezionamento della definizione agevolata nella presentazione della domanda e nel pagamento degli importi dovuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della riforma. Se, invece, non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Da segnalare, per finire, che nel testo della legge è altresì disposto:

  • che ai fini della definizione si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio con la precisazione che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
  • che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del provvedimento;
  • che le liti definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in tal caso, il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di 120 giorni;
  • che l'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione;
  • che in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, il processo viene dichiarato estinto, con decreto del Presidente;
  • che l'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione;
  • che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Utile segnalare che:

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