La quantificazione del danno patrimoniale al marito superstite

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Con sentenza n. 18800 del 28 agosto 2009, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal marito di una donna, deceduta seguito di un incidente, che si era opposto alla liquidazione del danno patrimoniale sofferto in conseguenza della perdita, per come accordatagli dai giudici di merito. In particolare, nella quantificazione del risarcimento, i giudici avevano fatto riferimento al 20% del reddito della vittima. Dello stesso parere la Corte di legittimità secondo cui il danno va parametrato “con riguardo alla somma che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poiché parte di questa somma era destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, per quanto nell'ambito familiare, ma con solo riferimento a quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l'attore, superstite, ha dovuto sostenere da solo”.


Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 – Danni parziali al superstite – R. Br.
  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VII – Al coniuge risarcimenti limitati - Alberici

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