La responsabilità contrattuale del notaio va commisurata al danno effettivamente subito

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E' stato rigettato, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 16905 del 20 luglio 2010 -, il ricorso presentato da un cliente di un notaio al fine di ottenere un risarcimento da quest'ultimo per i danni subiti a seguito del negligente comportamento del professionista. In particolare, l'interessato aveva acquistato un immobile che, già in epoca anteriore alla stipula, era risultato gravato da pignoramento nonostante parte venditrice ne avesse garantito la libertà da iscrizioni pregiudizievoli. 

Per i giudici della Terza sezione civile, benchè fosse indubbia la responsabilità contrattuale del notaio per non aver effettuato le necessarie visure catastali ed ipotecarie, non era condivisibile la quantificazione del danno per come operata dall'interessato in misura pari al valore dell'immobile. In realtà – si legge nel testo della decisione - ai fini dell'accertamento di tale danno è comunque necessario valutare se il cliente avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. L'azione di responsabilità può quindi essere accolta solo nei limiti in cui il danno si sia effettivamente verificato. 

Nella vicenda in esame, in particolare, anche in considerazione del fatto che allo stato non vi era stata alcuna perdita materiale del bene, la condanna del professionista andava limitata alle spese del rogito in senso stretto, alle spese del trasferimento e a quelle conseguenti.
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