La riproduzione va sempre autorizzata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 maggio 2010
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La Cassazione, con sentenza 11300 del 2010, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di appello avevano escluso che la Rai, trasmettendo le parole di alcune canzoni durante un programma karaoke, avesse violato il diritto d'autore dei compositori.
Secondo la Corte d'appello, in particolare, la visualizzazione delle parole del testo delle canzoni non costituiva una "riproduzione del testo" e, conseguentemente, non poteva aver leso alcun diritto.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali, per contro, hanno spiegato che la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, poiché presuppone la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, costituisce comunque un atto di riproduzione che, in quanto tale, se non è autorizzato dalla Siae, pone in essere una violazione del diritto d'autore.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali, per contro, hanno spiegato che la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, poiché presuppone la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, costituisce comunque un atto di riproduzione che, in quanto tale, se non è autorizzato dalla Siae, pone in essere una violazione del diritto d'autore.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Copyright doppio per il karaoke in tv - Galimberti
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