La via alternativa per l'uscita dal luogo di lavoro deresponsabilizza l'azienda in caso di infortunio

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Una sentenza dal contenuto chiaro, la 7373/2010 emanata dalla Cassazione, pone in capo al dipendente, anche disabile, che scelga un percorso alternativo all’usuale per raggiungere più in fretta l’auto evitando così la pioggia ma procurandosi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto. Egli non sarà risarcito, né quanti come lui non possano dimostrare l’inagibilità della via ordinaria d’uscita, dunque “un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 6 – Niente danni a chi sbaglia uscita – Bresciani

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