La Visco Sud resta sulla carta

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Con il comma 277, articolo unico, della Finanziaria 2007 è tornata in forma riveduta e corretta la cosiddetta Visco Sud: è previsto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in aree “sotto utilizzate”. Per la fruizione dell’incentivo non occorre più la presentazione dell’istanza preventiva (Dl 138/2002) e si torna così all’originaria automaticità di fruizione, cioè alla prima forma prevista dalla norma istitutiva (L. 388/2000). Secondo quanto previsto dalla Legge 296/06, il nuovo regime d’aiuto è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2006. Esso dovrebbe cioè essere operativo già dal 1° gennaio di quest’anno, ma la norma in questione si sostanzia in un aiuto di Stato e, in quanto tale, prima di potere essere elargito è necessario attendere il via libera dell’Unione europea. Per tali ragioni le imprese interessate a sfruttare i vantaggi previsti dalla norma non possono utilizzare il bonus e, anzi, devono fare attenzione a non avviare investimenti, pena la non ammissibilità dell’incentivo una volta che il regime sarà “autorizzato”. Così mentre la “vecchia” Visco Sud si avvia al suo naturale esaurimento, la nuova misura di incentivi si appresta a partire anche se i dubbi al riguardo non sono mancati. A tal proposito, si devono ricordare i chiarimenti delle Entrate (circolare n. 11/E/2007) che hanno rilevato come gli investimenti autorizzati nel novembre 2006 dovevano essere improrogabilmente realizzati entro il 31 dicembre scorso, pena la non ammissibilità della spesa al regime di aiuto che cessava la sua operatività a quella data. A poche ore dalla circolare, è arrivata la riapertura dei termini grazie al “milleproroghe” con cui è stata ammessa la possibilità di continuare a effettuare gli investimenti anche nel 2007 e nel 2008, pur se però la sua efficacia non è stata notificata e, quindi, subordinata all’approvazione preventiva di Bruxelles, con il rischio di far perdere ancora una volta credibilità allo strumento dell’intervento agevolativo per lo sviluppo.

Inoltre è da ricordare che a tre mesi dall’entrata in vigore della legge Finanziaria 2007 anche i decreti attuativi degli incentivi sul “bonus agricoltura” hanno fatto perdere le loro tracce, lasciando attonite le migliaia di imprese agricole che avevano accolto con entusiasmo le misure preventive a loro favore. Tra esse si annovera, in primo luogo, il rinnovo del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali operati dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. I dubbi più grandi a tal proposito, però, derivano dal fatto che ha confermato per l’accesso a tale incentivo l’attivazione di una procedura telematica. Ciò potrebbe far pensare all’utilizzo della stessa piattaforma utilizzata fino allo scorso anno, facendo presumere il principio dello status di incentivo “a istanza”, quando la versione generale dello stesso aiuto è stata, invece, nuovamente modificata prevedendo l’automaticità dell’erogazione. Anche per quanto riguarda il criterio di calcolo dell’investimento agevolabile non sono mancate perplessità. Per il nuovo credito generale non dovrebbero rilevare le cessioni e dismissioni di periodo a differenza di quanto confermato nel Dl 138/2002, secondo il quale le agevolazioni in agricoltura maturerebbero sugli investimenti operati al netto di cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti fiscalmente dai beneficiari nello stesso periodo d’imposta.

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