L’accordo sindacale per individuare i lavoratori in esubero è unico e vale per tutti

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La Corte di Cassazione – sentenza n. 5143 del 1° marzo 2013 – ha specificato che in caso di accordo tra un’azienda e i sindacati per individuare i lavoratori in eccesso da poter licenziare non vi può essere alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. In altri termini, nel caso in cui si adotti un progetto imprenditoriale finalizzato alla riduzione dell’organico, per consentire una riduzione del costo del lavoro, l’accordo sindacale deve limitarsi ad indicare il numero totale dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra le varie figure professionali, senza indicare anche gli uffici/reparti in cui esiste realmente l’eccedenza. Ciò soprattutto nel caso in cui l’accordo sindacale abbia come fine ultimo la riduzione del personale con il minore impatto sociale e lo stesso fissi, per tale scopo, anche i requisiti per l’accesso alla pensione.

Pertanto - concludono i Supremi giudici - l’accordo di riduzione del personale si deve estendere a tutti i lavoratori e non solo a quelli dei reparti in cui vi è esubero. Far ricadere, poi, la scelta verso il personale prossimo alla pensione può essere considerato un criterio legittimo dato che, così facendo, si ha una maggiore capacità di mitigare la ricaduta degli effetti negativi del licenziamento.

Infine, il controllo del giudice in tale ambito deve limitarsi ad attestare la correttezza della procedura adottata, verificando l’equità e l’obiettività dell’operato del datore di lavoro e l’assenza di intenti discriminatori
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