L’accordo transattivo non cancella la sanzione al datore

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Il ministero del lavoro, con nota n. 17056 del 10 novembre 2009, chiarisce che in caso di transazione tra datore e lavoratore in merito ad una lite relativa al rapporto di lavoro l’Amministrazione non perde il potere-dovere di ultimare la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici. Infatti, oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde opinione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e che le parti intendono eliminare con reciproche concessioni. Dunque, non è possibile cancellare le sanzioni poste a carico del datore sulla base del fatto che questi abbia chiuso la lite con il dipendente che lo ha denunciato mediante accordo transattivo. La motivazione addotta è che le sanzioni amministrative rientrano tra i diritti indisponibili e, quindi, non possono essere oggetto di accordi transattivi.
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