L'Agenzia chiude le liti sul rimborso dei «benefici»

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La circolare numero 1, del 3 gennaio 2005, dell'agenzia delle Entrate, ha riconosciuto il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta cautelativamente prestata, in attesa del definitivo riconoscimento di esenzioni e agevolazioni previste dagli articoli 26 del Dpr 601/73, 101 e 105 del Dpr 218/78 e dall'articolo 14, comma 5, della legge 64/86, a tutte quelle imprese che avevano diritto all'esenzione spettante per il Mezzogiorno e per le zone depresse ed altri territori del Centro-Nord. Riguardo al termine di presentazione dell'istanza di rimborso è applicabile l'art. 16, comma 6, del Dpr 636/72, nella parte in cui si afferma che il contribuente, che ritiene di aver diritto a rimborsi, ne fa istanza all'ufficio tributario competente entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione. Il Fisco si allinea in tal modo alla sentenza numero 11053, del 4 novembre 1998, della Corte di Cassazione, che ha sostenuto, con riferimento alle agevolazioni per il Mezzogiorno, che il provvedimento di riconoscimento del diritto di esenzione è "costitutivo" del diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente pagata.

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