L'amministratore sta in giudizio senza approvazione dell'assemblea

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In tema di condominio, la sentenza della Corte di cassazione n. 21841 del 25 ottobre scorso afferma un importante principio riguardante la rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio.

In questo ambito, rilevano i giudici, opera l'art. 1131 del codice civile che affida all'amministratore il potere di agire e resistere in giudizio nelle questioni riguardanti le parti comuni dell'edificio senza che necessiti l'apposita autorizzazione, invece richiesta soltanto per le liti che esulano dalle attribuzioni proprie dell'amministratore stesso.

Pertanto quando l'amministratore è chiamato a far osservare il regolamento di condominio, ex art. 1130 c.c., non è necessario che ottenga la deliberazione dell'assemblea per dare corso al giudizio e conseguentemente risulta trascurabile la maggioranza con cui essa è stata adottata.

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