L’amministratore unico non può essere dipendente

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7312 del 22 marzo 2013, ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una società in accomandita semplice che aveva coinvolto in giudizio la società medesima ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro che asseriva sussistere tra lui e la Sas.

I giudici di Cassazione, aderendo a quanto già espresso dagli organi giudicanti nel merito, hanno sottolineato come, per costante giurisprudenza di legittimità, la carica di amministratore unico di una società a base personale è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa; ed infatti, “non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà”. La costituzione e l'esecuzione del rapporto lavorativo subordinato, ossia, devono essere collegabili ad una volontà della società distinta da quella dell'amministratore.

E’ necessario – continua la Corte - che non si concentrino ad un tempo nella stessa persona fisica il potere di esprimere la volontà della società, di dare ad essa esecuzione nonché di effettuarne il relativo controllo; e ciò, tanto più che, “instaurandosi il rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione della società, nel caso di amministratore unico verrebbe a mancare l'elemento dell'intersoggettività, senza del quale è inconcepibile la stessa esistenza di siffatto rapporto giuridico”.
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