L’arresto in flagranza non può essere convalidato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45909 del 26 novembre 2012, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno aveva deliberato sulla richiesta di convalida dell’arresto di un soggetto arrestato in flagranza di reato basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa.

In particolare, l’arresto non era stato convalidato ed il provvedimento – per la Cassazione – doveva ritenersi abnorme dovendo il giudizio basarsi solo sugli atti esistenti nel fascicolo.

In sede di convalida dell’arresto – precisa la Suprema corte – “il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice procedura penale”.

In questa fase, cioè, il giudice è tenuto esclusivamente alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e della sussistenza delle condizioni che legittimano la privazione della libertà personale, non potendo acquisire ulteriori informazioni oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni della persona arrestata e dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente precluso di disporre l’audizione di testimoni.
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