L’assegnazione della casa familiare rileva nell’ambito dei rapporti economici tra ex coniugi

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Secondo la Cassazione – sentenza n. 1520 del 2 febbraio 2012 – anche l'assegnazione della casa familiare, disposta di regola nell'interesse esclusivo dei figli delle parti, “può assumere rilievo nell'ambito dei rapporti economici tra i coniugi e dunque anche in ordine alla determinazione dell'assegno per il coniuge economicamente più debole”.
 
L’indice dell'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge - continua la Corte - può essere costituito, in mancanza di ulteriori prove, dal raffronto tra le attuali condizioni economiche dei coniugi mentre “non è evidentemente necessario, in tal senso, esaminare e dare giustificazione di tutti i parametri indicati dall'articolo 5 della legge sul divorzio”.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – L’immobile pesa sull’assegno del più debole - Alberici

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