L’assegno comprende anche le festività

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A seconda che i lavoratori siano retribuiti in misura fissa mensile o in rapporto alle ore di attività, le feste (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ...): sono sempre integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale nel primo caso; vanno sempre retribuite dal datore di lavoro nel secondo (in base alla legge 90/54, articoli 1 e 2). Nella delimitazione delle ore integrabili vanno considerate a carico della Cassa quelle relative a queste festività che cadono nel corso della settimana; non sono integrabili anche le ore relative alle festività infrasettimanali (1 gennaio, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo patrono). E’ la precisazione che giunge dal messaggio Inps n. 13552, del 12 giugno scorso.
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