Lavoratori edili, la voce “Fondo Prevedi” in busta paga

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Lavoratori edili, la voce “Fondo Prevedi” in busta paga

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha reso noto, con comunicato del 2 febbraio 2018, di aver stipulato due accordi con le parti sociali con riferimento alla divulgazione, nei confronti di tutti i lavoratori edili, di apposita informativa relativa al contributo contrattuale versato a loro favore nel Fondo Pensione Prevedi.

Il primo Accordo, del 21 dicembre 2017, prevede l'indicazione obbligatoria della voce “Fondo Prevedi” nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la diffusione ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, allegata allo stesso Accordo tramite:

  • la busta paga del mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio 2018) per tutti i lavoratori edili;
  • la prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;
  • la Certificazione Unica a fini fiscali che viene rilasciata ogni anno dal datore di lavoro con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno precedente;
  • il contratto di assunzione del lavoratore, grazie alla trascrizione, nel contratto stesso, della clausola indicata nell'Accordo stesso e la contestuale consegna al lavoratore dell'informativa allegata.

Per quanto concerne, invece, il secondo Accordo del 30 gennaio 2018, il comunicato della CNCE informa che lo stesso:

  • richiama l'informativa che, ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2017, ogni datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell'assunzione, tramite l'inserimento nel contratto di lavoro della clausola informativa riportata nell'Accordo citato e tramite consegna dell'informativa allegata ad entrambi gli Accordi;
  • prevede la divulgazione, da parte delle Casse Edili a tutte le aziende associate alle stesse, dell'informativa allegata agli Accordi in esame, affinché le aziende possano divulgarla ai propri dipendenti;
  • prevede la trasmissione, da parte delle Casse edili al Fondo Prevedi, dei contatti di cellulare ed email dei lavoratori e delle aziende associate alla Cassa Edile. Con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, richiamata nell'Accordo, viene ricordato che la trasmissione dei suddetti dati al Fondo pensione nazionale di categoria è prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali - Manuale per le Casse Edili a suo tempo predisposto da CNCE in collaborazione con l'Autorità Garante per la Privacy;
  • prevede la collaborazione delle Casse Edili con il Fondo Pensione nella divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della COVIP.
Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 24 ottobre 2017 – Edilizia, iscrizione alla Casse Edile requisito obbligatorio per ottenere il DURC – Schiavone

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