Lavoratori fragili con tutele estese. Certificati di quarantena light

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Lavoratori fragili con tutele estese. Certificati di quarantena light

L'INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, torna sulle tutele dei lavoratori fragili e sulla certificazione medica in caso di quarantena per i dipendenti del settore privato con diritto alla tutela previdenziale della malattia, fornendo istruzioni aggiornate alle ultime novità del decreto Sostegni.

Lavoratori fragili

L'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) come da ultimo modificato dall’articolo 15 del Decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021), introduce specifiche tutele emergenziali per i lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “lavoratori fragili”.

Si definiscono "lavoratori fragili" i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai lavoratori fragili il legislatore emergenziale attribuisce le seguenti tutele:

  • la prestazione lavorativa viene resa di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (comma 2-bis);
  • laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (precisazione aggiunta dal decreto Sostegni), il periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il decreto Sostegni chiarisce anche che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento (comma 2).

Sempre il decreto Sostegni estende l'ambito temporale delle tutele fino al 30 giugno 2021.

Conseguentemente per i lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, l'INPS, nel messaggio n. 1667/2021, evidenzia che la tutela dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero è estesa:

  • per il 2020, fino al 31 dicembre 2020;
  • per il 2021 fino alla data del 30 giugno 2021.

Sulla base del nuovo quadro normativo e compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, l’INPS procederà al riconoscimento della tutela dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

Quarantena e certificazione medica

In merito all'equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020) l’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche, ma l'INPS fa qualche importante precisazione.

Come illustrato nel messaggio n. 171/2021, per il 2021 la legge di Bilancio2021 (comma 484 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020) ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare nella certificazione medica gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, obbligo precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Relativamente agli eventi 2020, invece, si rende necessario un ulteriore approfondimento, considerato che, il legislatore ha in un primo tempo previsto la trasmissione di un certificato di malattia del medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).

Al riguardo l'INPS rileva che sono emerse molte difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica e che tali criticità hanno complicato la gestione del processo di riconoscimento della tutela della quarantena.

Pertanto, considerando il quadro normativo vigente e i nuovi indirizzi ministeriali, l'INPS comunica che, per i certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Fanno eccezione solo quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

Stanziamenti per le tutele 

Un cenno finale corre agli stanziamenti relativi alle tutele in esame.

Il legislatore ha disposto un limite di spesa pari per l’anno 2020 a complessivi 663,1 milioni di euro e uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.

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