Lavori usuranti. Comunicazione annuale in scadenza

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Lavori usuranti. Comunicazione annuale in scadenza

Scade il 31 marzo 2022 il termine per la comunicazione annuale dei lavori usuranti svolti nel 2021.

Pur non essendoci novità sostanziali per i datori di lavori rispetto alle precedenti annualità, è più che opportuno ricordare l'adempimento e come prepararsi allo stesso tenendo conto che, in alcuni casi, per le aziende inadempienti sono previste pesanti sanzioni.

Lavori usuranti: oggetto della comunicazione

La comunicazione telematica (prevista e regolata dal D.Lgs. n. 67/2011 e dal decreto Interministeriale 20 settembre 2011 come modificato dal decreto Interministeriale 20 settembre 2017) ha ad oggetto:

- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011);

- o, se a fini di monitoraggio, lo svolgimento di attività usurante (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 67/2011). In particolare, va comunicato il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le seguenti lavorazioni:

  • lavorazioni particolarmente usuranti indicate dall'articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011);
  • lavoro notturno (art. 1, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 67/2011);
  • lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  • conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

N.B. La comunicazione ai fini di monitoraggio del lavoro notturno può valere anche ai fini della comunicazione obbligatoria di esecuzione di lavoro notturno di cui all'articolo 5, commi 1 del D. Lgs. n. 67/2011 e deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

Il periodo di riferimento per la comunicazione obbligatoria nonchè per quella ai fini di monitoraggio 2022 è l'anno 2021.

Lavori usuranti: soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro con alle dipendenze lavoratori coinvolti da lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La comunicazione può essere inviata direttamente o anche per il tramite dell'associazione a cui aderisce o conferisce mandato, o degli intermediari abilitati (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12).

Con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno l'obbligo incombe sulle imprese utilizzatrici.

Il Ministero del lavoro, in una FAQ, ha chiarito che i datori di lavoro tenuti all’invio della comunicazione dei lavori usuranti sono individuati dell’effettivo svolgimento delle attività usuranti, non rilevando il codice Ateco o il CCNL applicato.

Lavori usuranti: a chi e come fare la comunicazione

La comunicazione delle lavorazioni faticose e pesanti va effettuata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento compilando online il modello LAV_US, che viene reso successivamente disponibile ai competenti Istituti previdenziali.

Al riguardo, infatti, si ricorda che gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere alla pensione anticipata se in possesso degli specifici requisiti agevolati previsti dal D.Lgs. n. 67/2011 e a condizione che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Le comunicazioni che possono essere effettuate attraverso il modello LAV_US sono di diversa tipologia e sono le seguenti:

- Inizio lavoro a catena;

- Lavoro usurante D.M. 1999;

- Lavoro usurante notturno;

- Lavoro usurante a catena;

- Lavoro usurante autisti.

Lavori usuranti: sanzioni per la mancata comunicazione

Per il mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011) i datori di lavoro inadempienti sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro.

Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di mancata comunicazione dei processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc., come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c). Per quest'ultima comunicazione però è fissato un termine diverso: lo svolgimento delle lavorazioni va comunicato infatti entro 30 giorni dall’inizio delle attività.

Non è, invece, sanzionata l'omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio.

Si fornisce di seguito l'elenco delle lavorazioni faticose e pesanti che rilevano ai fini delle comunicazioni in parola.

Tipologia

Categorie

Lavori particolarmente usuranti

(Articolo 2 DM 19 maggio 1999)

 

  • lavori in galleria, cava o miniera;

  • lavori in cassoni ad aria compressa;

  • lavori svolti dai palombari;

  • lavori ad alte temperature;

  • lavorazione del vetro cavo;

  • lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

  • lavori di asportazione dell'amianto.

Lavori notturni

(Articolo 1, decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66)

 

 

1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano I requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Lavoratori addetti alla “linea catena”

(Articolo 1, comma 1 lettera c) e allegato 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67)

 

  • Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

  • Elettrodomestici;

  • Altri strumenti e apparecchi;

  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Altre categorie

(Articolo 1, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67)

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Allegati

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