Le omissioni del sostituto non ricadono sul sostituito

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La Commissione tributaria provinciale di Macerata, con la sentenza n. 143/1/13 depositata il 3 luglio 2013, accoglie il ricorso del contribuente e stabilisce come questi, in caso di omissioni o irregolarità dei versamenti da parte del sostituto, non sia responsabile.

I giudici della Ctp evidenziano, nella loro decisione, l'impossibilità di controllo da parte del sostituito sull'operato del sostituto e quanto disposto dall'art. 35 del DPR n. 602/1973, che individua una responsabilità solidale tra sostituito e sostituto limitatamente nella fase di riscossione del tributo per ritenute non versate.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 14 - Brevi - Sostituto inadempiente

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