Le parti del contratto decidono le conseguenze dell’inadempimento

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Con sentenza n. 9504 del 2010 la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha confermato il principio fissato dai giudici di merito circa le conseguenze dell’inadempimento contrattuale avvenuto tra due società in merito alla vendita di complessi immobiliari.

Per valutare gli effetti da ricondurre all’inosservanza di un contratto occorre rifarsi a quanto le parti hanno stabilito in sede di accordo. Se con questo si è statuito che il mancato adempimento è causa di risoluzione contrattuale, non sarà possibile dar luogo a risarcimento del danno. Nel caso discusso davanti alla Corte, le parti avevano deciso di collegare il mancato pagamento del prezzo ad una condizione risolutiva della vendita immobiliare; di conseguenza l’inadempienza dell’obbligo negoziale non può essere fonte di obbligo di risarcire il danno.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 – Inadempimento senza illecito – S. Pas.

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