Le Rsu soppiantano le Rsa nella concertazione della mobilità

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La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21910 del 26 settembre 2013, respinge un ricorso avanzato da Cgil, Cisl e Uil contro una sentenza sulla comunicazione delle procedure di mobilità e ribadisce quanto decretato dai gradi precedenti.

Si afferma che la procedura di mobilità va necessariamente comunicata alla Rsu - rappresentanze sindacali unitarie - e può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda.

Dagli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, le organizzazioni firmatarie acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa. Le Rsu subentrano alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali nonché nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
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