Le Sezioni unite ribadiscono l'illegittimità della decurtazione automatica

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Con sentenza n. 16276 depositata il 12 luglio 2010, le Sezioni unite di Cassazione hanno ribadito quanto già affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 27 del 2005 in ordine all'illegittimità della decurtazione automatica dei punti della patente nel caso di mancata comunicazione delle generalità del trasgressore. 

Un automobilista aveva fatto ricorso dinanzi ai giudici di legittimità avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Roma aveva confermato la detta decurtazione nonostante qualche mese prima fosse stata depositata la nota sentenza della Corte costituzionale. I giudici di legittimità hanno quindi censurato le asserzioni del giudice onorario lamentando che lo stesso, nella sua decisione, non aveva tenuto conto della sentenza n. 27 della Corte costituzionale, che, in quanto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2005, era già vincolante “a guisa di ius superveniens”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Il silenzio sul nome del guidatore non fa perdere i punti della patente - Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p.36 - La sanzione è sempre personale

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